salvaguardare il Parco di Villa Argentina (Mendrisio) come bene comune; riflettere sul territorio e sul paesaggio del Mendrisiotto e sulla qualità di vita dei suoi abitanti
Pubblichiamo la prima parte di un articolo che abbiamo trovato oggi nel sito lavoroculturale.org: Terra bene comune del prof. Carlo Alberto Graziani, docente di diritto privato presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena.
Farò un commento alla fine della seconda parte, che sarà pubblicata settimana prossima.
TF
di Carlo Alberto Graziani [*]
20 gennaio 2012
È anche la terra ritenuta sterile - sabbie e deserti, rocce e spiagge, grotte e cave dismesse - che contiene, essa pure, forme di vita. È infine il soprasuolo e il sottosuolo: sopra la terra scorrono, risiedono, si solidificano le acque dolci: fiumi, laghi, paludi, nevi perenni e ghiacciai; sotto la terra albergano falde acquifere e giacimenti minerari. Non si fa invece riferimento alla terra violata, cioè quella edificata, cementificata, infrastrutturata, perché la violazione ha distrutto la vita, l’artificio umano la naturalità.. E neppure al mare perché fin dal libro della Genesi la terra si contrappone al mare e il mare, bene comune, ha proprie leggi.
2. Nella storia umana la terra nasce come bene comune. Terra comune significa terra che include e non esclude: bene al quale tutti possono accedere. La terra comune, proprio perché includente, non comporta dominio né violenza né possesso. La storia ci mostra come all’origine dell’esclusione vi sia sempre un atto di violenza, fisica o normativa: il fratricidio compiuto da Romolo, le conquiste coloniali, le enclosures, le usurpazioni, oggi il land grabbing.
Della violenza originaria nulla è rimasto e neanche delle violenze recenti e attuali resteranno tracce, cancellate inesorabilmente dalle leggi dei potenti. Con la cancellazione delle violenze sembra essersi persa anche la memoria: riusciamo a concepire la terra esclusivamente in termini di appartenenza, di oggetto di diritti da far valere nei confronti degli altri e in particolare del diritto di proprietà, perciò come bene escludente, appunto proprio. In nome della proprietà la terra continua a essere violentemente aggredita: dal processo di urbanizzazione, che si espande inesorabilmente e senza regole se non quelle della rendita e del profitto; dall’intensificazione artificiale delle colture sulle terre più fertili a causa della crescente pressione demografica e consumistica, che comporta degrado e desertificazione; dall’abbandono progressivo delle terre meno fertili, che genera erosione e squilibri idrogeologici aggravati dai mutamenti climatici e che solo in piccola parte, e assai lentamente, dà luogo a rinaturalizzazione.
3. Vi sono nel mondo terre oggetto di diritti collettivi provenienti ab immemorabili: le proprietà collettive. In Italia assumono la forma di usi civici su terre altrui (private o pubbliche), di cui sono titolari i componenti di una comunità (comune o frazione), oppure di demani civici o domini collettivi appartenenti ad antiche comunità (comunanze, partecipanze, regole, università agrarie, ecc.). Frutto di conquista nei confronti del potente (conquistatore, sovrano, signore) o di sua concessione oppure direttamente di occupazione, esse hanno resistito al processo di razionalizzazione individualistica dei diritti sulla terra e sono giunte fino a noi conservando gli antichi caratteri perché considerate economicamente marginali e pertanto non usurpate. Non sono terre comuni – tranne nei casi remoti di collettività isolate - proprio perché riferibili a specifici titolari e perciò escludenti gli altri.
Le proprietà collettive hanno una valenza che trascende il carattere puramente mercantile che quel processo ha impresso alla terra: in esse la terra ha costituito - e ancora in tante parti del pianeta costituisce - lo spazio vitale delle comunità titolari nel loro succedersi storico e nello stesso tempo continua a essere oggetto di una gestione condotta nel segno di una naturale armonia; proprio per questo è stata e ancora oggi è luogo di manifestazione e punto di incidenza dell’insieme dei valori e delle tradizioni di quelle comunità. Laddove le proprietà collettive non svolgono più l’originaria funzione connessa alla sopravvivenza continuano a essere strumento di conservazione di quei valori e conseguentemente dei territori in cui quelle comunità sono insediate: la loro persistente vitalità è prova che la terra è bene in grado di soddisfare esigenze non riconducibili a una logica mercantile, siano esse economiche siano ideali, comunque avvertite profondamente dalla coscienza sociale.
Per queste ragioni, pur non essendo terre comuni, tali forme proprietarie rappresentano un modello e nello stesso tempo assolvono a una funzione generale perché la salvezza del nostro pianeta è possibile solo se si diffonde la consapevolezza che la terra non è riducibile a merce.
4. Impetuosamente nel nostro orizzonte culturale e nella cosiddetta agenda politica si sono inseriti in questi anni i beni comuni. L’individuazione, il significato, la portata, il regime giuridico di essi costituiscono questioni assai complesse le cui soluzioni sono strettamente legate al bagaglio ideale e culturale e soprattutto alla capacità intuitiva di chi le affronta. Sul piano giuridico il compito è ancora più difficile perché è necessario interpretare quelle idealità e quelle intuizioni sulla base di strumenti concettuali inevitabilmente ancorati al passato, di cui è importante suggerire la trasformazione, ma che non sempre possono essere superati prima che vengano introdotti nuovi ancoraggi.
Numerose si affastellano le elencazioni: dai beni materiali ai beni immateriali, dai beni naturali ai beni sociali, dal paesaggio al territorio. In Italia la riflessione più significativa, perché destinata a un percorso legislativo, poi interrottosi, è offerta dai lavori della Commissione Rodotà istituita dal Ministro della Giustizia del Governo Prodi nel giugno 2007 con il compito di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma del codice civile sui beni pubblici. Secondo la Commissione i beni comuni – diversi sia dai beni pubblici che da quelli privati - sono quelli alla cui fruizione e alla cui tutela giurisdizionale ha accesso chiunque e che perciò possono essere qualificati a titolarità diffusa. Vi rientrano, tra gli altri, “i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate”.
La molteplicità dei beni elencati, la loro incomparabilità, la disorganicità delle varie classificazioni dimostrano che si sta lavorando in un’officina in cui il materiale è ancora incandescente. Ma proprio nei lavori de quella Commissione vi è un passo molto importante che fa comprendere il significato e la portata dei beni comuni: essi “esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità”. Consegue da ciò che la loro funzione è legata alla soddisfazione di esigenze riconducibili a diritti fondamentali diversamente dalla funzione dei beni oggetto di proprietà, la quale è legata alla soddisfazione di esigenze riconducibili esclusivamente al contenuto del diritto di proprietà.
I beni comuni sono infatti espressione di una visione diversa: essi sono estranei alla dimensione dell’appartenenza mentre i beni oggetto di proprietà, proprio perché tali, appartengono a un titolare; i primi sono aperti alla fruizione di tutti, i secondi sono chiusi nella fruizione del titolare. In altri termini i beni comuni sfuggono alla categorie dell’appartenenza, della proprietà: se sono comuni non possono essere propri; essi cioè hanno rilevanza non sul piano dell’avere, ma dell’essere: se un bene è comune non significa che esso appartiene a tutti; significa che proprio perché è comune tutti possono accedervi. È perciò il diritto di accesso che caratterizza i beni comuni; nello stesso tempo, se tutti hanno diritto di accedervi, tutti hanno anche il dovere di rispettarne l’integrità. Diversamente a caratterizzare la proprietà sono l’esclusione degli altri e il potere di incidere sull’integrità del bene, cioè quella esclusività e quella pienezza di cui alla classica definizione contenuta nell’art. 832 del codice civile italiano.
È in ragione di queste diversità che una stessa “cosa” – cioè uno stesso bene materiale – può essere bene comune e nel medesimo tempo oggetto di proprietà: la natura comune di un bene non entra in contraddizione con l’esistenza della proprietà su quello stesso bene e neppure può essere considerata un limite alla sua estensione perché ne disegna a contrario il contenuto. Ciò significa che la funzione propria dei beni comuni – soddisfare esigenze considerate diritti fondamentali e costituzionalmente tutelate - determina l’area che non può essere ricondotta al contenuto della proprietà. Così, per fare un solo esempio, i beni culturali e ambientali, tutelati dall’art. 9 della Costituzione, sono beni comuni e in quanto tali non possono essere sottratti al godimento della collettività: non rientra cioè nel contenuto del diritto del proprietario (pubblico o privato) il potere di escludere l’accesso a quei beni.
Fine prima parte
[*] Docente di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena. E’ componente del Consiglio direttivo del Club dei giuristi dell’ambiente. Responsabile scientifico di numerose ricerche finanziate dal CNR e dall’Università su temi civilistici e agraristici, ha organizzato convegni scientifici nazionali e internazionali. Dal 1993 al 2004 è stato Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.