salvaguardare il Parco di Villa Argentina (Mendrisio) come bene comune; riflettere sul territorio e sul paesaggio del Mendrisiotto e sulla qualità di vita dei suoi abitanti
Ecco la seconda parte del saggio del prof. Graziani.
La terra è un bene comune che i cementificatori di ogni colore politico e ordine economico-finanziario mercificano e devastano senza requie: è imperativo fermarli con una campagna da condurre a diversi livelli. Purtroppo loro hanno mezzi finanziari immensi e strutture propogandistiche imponenti.
Una lotta persa in partenza, allora? Assolutamente no, tutto dipende da noi: dalle energie, dal tempo, dall'approfondimento, dall'azione civile, dai mezzi finanziari che sapremo mettere a disposizione di questa causa.
La vita va vissuta con la massima intensità possibile, seguendo e realizzando i valori in cui crediamo, valori che non hanno nulla da spartire con la sete di potere e di ricchezza materiale che anima troppi politici. Non tutti, per fortuna.
TF
Terra Bene Comune (II° parte)
5. Nell’officina italiana dei beni comuni la terra in quanto tale non compare: terminale di legami profondi ed escludenti (i diritti sulla terra), destinataria di aspirazioni intense e anch’esse escludenti (il diritto alla terra), vi è una sorta di timore a considerarla bene comune. Segno di ricchezza e quindi di potere, la terra è stata l’oggetto paradigmatico del diritto di proprietà: è con riferimento alla terra che il pensiero giuridico moderno ha elaborato la concezione della proprietà caratterizzata dalla pienezza e dalla esclusività. Nello stesso tempo però si avverte una sorta di disagio a concepirla come oggetto di diritti: è significativo che il lemma terra non compaia nei dizionari e nelle enciclopedie giuridiche e che lo stesso legislatore utilizzi per lo più altri termini - terreno, appezzamento, fondo, suolo - quando indica l’oggetto dei diritti. Il disagio è ancora più forte oggi che la speranza del genere umano si lega alla salvezza della terra e che con una sorta di paradosso giuridico si parla di diritti della terra.
La terra come bene comune compare invece laddove più forte è la lotta per la terra: soprattutto in America Latina tra i sem terra brasiliani o in Bolivia e in Ecuador dove la pacha mama (terra madre) ha il suo riferimento, sia pure solo formale, nelle recenti costituzioni della Bolivia e dell’Ecuador.
6. Eppure, se riuscissimo a spogliarci di certe incrostazioni ideologiche e concettuali, ci renderemmo conto anche noi che la terra è bene comune. La terra esprime utilità che corrispondono a valori tutelati costituzionalmente e che pertanto devono essere salvaguardate per permetterne la fruizione dell’intera collettività e soprattutto delle future generazioni: dal paesaggio all’ambiente, dalla salute all’alimentazione, dalle formazioni sociali al territorio, dalla cultura al lavoro. Sono utilità che possiamo qualificare come fondamentali proprio perché connesse a diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione: come le utilità che si riferiscono alla naturale fertilità della terra e perciò alla genuinità dei prodotti agricoli e che si connettono al diritto alla salute (art. 32 cost.); o quelle che sono legate alla morfologia preesistente e che richiamano sia il diritto al paesaggio (art. 9) sia, grazie al mantenimento del manto vegetale, il diritto all’ambiente salubre (art. 32); o quelle che discendono dalla idoneità della terra a essere lavorata e che pertanto consentono l’attuazione del diritto al lavoro (artt. 35 e 44); o quelle che derivano dal fatto che la terra è elemento fondante della cultura e delle tradizioni delle popolazioni insediate (artt. 2 e 9). Del resto, quando nelle elencazioni si fa riferimento a beni comuni come i boschi e le acque, le alte montagne e i parchi, il paesaggio e il territorio, il cibo e le produzioni tipiche, la terra è sempre presente nella sua coinvolgente fisicità: contiene l’acqua, fonda il paesaggio, è elemento costitutivo del territorio, garantisce tipicità e genuinità alimentare. In ultima analisi è un bene comune che nella sua materialità rappresenta la base fondamentale di altri beni comuni.
7. La terra è bene comune e nello stesso tempo bene che forma oggetto di diritti escludenti. Si è detto che le due situazioni operano su piani diversi e perciò non entrano in contraddizione. Come il bosco “in quanto tale” è bene comune a prescindere dai diritti escludenti che su di esso - nella sua totalità o nelle sue porzioni - possano vantare singoli titolari; come un’area naturale protetta “in quanto tale” è bene comune a prescindere dai diritti in essa insistenti; come l’alta montagna “in quanto tale” è bene comune anche se su di essa gravano diritti di singoli o di comunità: così la terra “in quanto tale” è bene comune anche se le sue porzioni possono essere oggetto di proprietà o di altri diritti escludenti.
“In quanto tale”: questa tautologia nasconde la definizione, ma coglie esigenze profonde perché discende dalla percezione dell’interezza - bosco, area naturale protetta, alta montagna, terra – che è diversa dalla percezione dei singoli elementi o delle singole porzioni.
La terra oggetto di diritti è definita, picchettata, conquistata: questi predicati non si addicono alla terra bene comune. La terra oggetto di diritti rileva fondamentalmente sul piano del mercato; anche quelle terre che per loro natura non sarebbero commerciabili possono, con apposito intervento legislativo, mutare natura, come dimostrano l’annosa vicenda della liquidazione delle proprietà collettive o le recenti proposte di legge che mirano a mettere in commercio perfino i beni del demanio naturale. La terra bene comune rileva invece a un livello diverso dal mercato perché è sintesi di valori, economici e soprattutto ideali, che rinviano a diritti fondamentali. La terra oggetto di diritti può essere trasferita agli eredi del proprietario defunto; la terra bene comune deve essere conservata e custodita perché gli eredi di tutti - le future generazioni - ne possano godere.
8. La terra oggetto di diritti esclude; la terra bene comune include, è aperta alla fruizione di tutti e pertanto pone come centrale la questione dell’accesso: tutti hanno diritto di accedere alle utilità fondamentali, cioè a quelle che si riconducono a valori costituzionali. Perché il diritto di accesso a tali utilità non resti mera affermazione occorre, come si è già visto per i beni comuni in generale, che la terra venga conservata nella sua integrità e che l’interesse della collettività alla conservazione abbia rilevanza giuridica, venga cioè tutelato. Terra bene comune significa pertanto riconoscere alla collettività anche il diritto alla conservazione dell’integrità di essa.
Si accende una nuova luce sullo stesso contenuto della proprietà della terra, sul significato e di conseguenza sulla portata dell’appartenenza. È una luce che nasce dal percorso a contrario che in precedenza abbiamo individuato. Se la terra nelle sue utilità fondamentali è aperta alla fruizione dell’intera collettività il proprietario non può fare un uso che incida sull’integrità della terra e comunque tale da negare quella fruizione: in altri termini l’incisione dell’integrità della terra non rientra nel contenuto del diritto. Così, ad esempio, il proprietario non può escludere la naturale fecondità della terra attraverso l’edificazione, l’uso eccessivo dei fertilizzanti chimici, la costruzione di discariche o di bacini idroelettrici; non può modificare la morfologia del terreno riempiendo fossi, spianando colline, impiantando campi eolici o fotovoltaici; non può lasciare incolta la terra laddove vi sia fame di lavoro agricolo. Tutte queste facoltà non rientrano nel contenuto del suo diritto; affermarne la legittimità significherebbe negare alla terra la natura di bene comune e perciò alla collettività il potere di fruire e di godere di essa.
Le conseguenze sono di straordinaria importanza sia sul piano teorico che su quello operativo e pongono in crisi orientamenti culturali consolidati: poiché il potere di incidere sulla integrità della terra non rientra nel contenuto della proprietà in quanto confligge con il diritto di tutti alla fruizione e al godimento del bene comune, perdono vigore la teoria del contenuto minimo della proprietà e in particolare la concezione dello ius aedificandi come facoltà inerente alla proprietà; si riapre la possibilità di riprendere la strada verso una nuova efficace legge sui suoli.
9. Affermare che la terra è bene comune e che perciò deve esserne conservata l’integrità non significa pretendere di arrestare la corrente della storia che questa si muove anche sotto la spinta del dinamismo del rapporto città-campagna e cioè del rapporto tra le popolazioni e la terra in cui esse operano; significa invece affermare che tale dinamismo non può più essere condizionato dalle logiche proprietarie perché sono logiche di esclusione e quindi di violenza.
Si apre qui la grande decisiva questione della partecipazione e perciò della democrazia. Solo assicurando la partecipazione effettiva, e perciò informata, della collettività alle scelte che riguardano l’assetto della terra e le sue trasformazioni sarà possibile, attraverso procedure concessorie adeguate, incidere sulla sua stessa integrità senza violarne la natura di bene comune. Il fatto che milioni di persone in tutto il mondo, riunite in associazioni, comitati e altre variegate forme aggregative lottano per difendere l’integrità della propria terra contro aggressioni, speculazioni, scelte di cui non conoscono i reali motivi ispiratori dimostra concretamente quanto sia diffuso il senso della terra bene comune e nello stesso tempo l’esigenza di partecipare alle vicende che la riguardano e che possono certamente essere anche modificative.
10. La consapevolezza della natura di bene comune della terra incrocia un’ultima questione che nel presente è fondamentale e che si può presentare con questo interrogativo: sul piano giuridico tale natura è ius condendum, cioè aspirazione che esige nuovi ancoraggi normativi, o ius conditum che, anche se non discende da norme specifiche, può comunque trarsi dai principi generali quali si presentano nell’attuale complesso giuoco delle fonti ordinamentali (interne, comunitarie, internazionali)? La questione è particolarmente ardua e si pone anche per gli altri beni comuni, per alcuni dei quali – si pensi all’acqua - riceve soluzioni travagliate e non univoche.
La questione chiama in causa l’interprete con le sue capacità argomentative e soprattutto con il suo bagaglio culturale e il suo convincimento ideale: inevitabilmente la risposta all’interrogativo sarà nello stesso tempo tecnica e ideologica. Dalle precedenti considerazioni si può però ricavare con sufficiente certezza un dato importante: la natura di bene comune che riveste la terra considerata nella sua materialità ha rilevanza costituzionale. Se poi questo elemento rappresenti l’inizio di un percorso interpretativo in senso evolutivo fondato sull’immediata precettività delle norme costituzionali che potrà portare a risultati concreti anche nell’attuale quadro normativo o se invece costituisca la giustificazione di un apposito intervento del legislatore - auspicabile per offrire comunque un solido ancoraggio all’interprete e per definire con precisione il regime giuridico della terra e degli altri beni comuni - dipenderà da molteplici fattori: la spinta dei movimenti, l’impegno dei giuristi, la consapevolezza sociale del valore della terra, la forza e la drammaticità delle cose.
[*] Docente di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena. E’ componente del Consiglio direttivo del Club dei giuristi dell’ambiente. Responsabile scientifico di numerose ricerche finanziate dal CNR e dall’Università su temi civilistici e agraristici, ha organizzato convegni scientifici nazionali e internazionali. Dal 1993 al 2004 è stato Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.